Art. 4.

      1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Roma

 

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rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio rispettivamente della sezione staccata della corte d'appello di Roma con sede in Frosinone e della sezione staccata della corte di assise d'appello di Roma con sede in Frosinone sono devoluti alla cognizione di questi uffici.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché agli affari di ordinaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge.
      3. Alla data di inizio del funzionamento dell'istituenda corte di assise di Velletri, gli affari penali pendenti davanti alla corte di assise di Frosinone rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della corte di assise di Velletri sono devoluti alla cognizione di questo ufficio.
      4. Alla data di inizio del funzionamento della istituenda corte di assise di Tivoli, gli affari penali pendenti davanti alla corte di assise di Roma rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della corte di assise di Tivoli, sono devoluti alla cognizione di questo ufficio.
      5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti.